Novità in merito alla riduzione del cuneo fiscale e all’istituzione del nuovo incentivo Lavoro (IO Lavoro)

Data di pubblicazione: 3 Mar, 2020

RIDUZIONE DEL CUNEO FISCALE: LE NOVITA’ IN VIGORE DAL 1° LUGLIO 2020
Nella Gazzetta Ufficiale n.29 del 5 febbraio 2020 è stato pubblicato il decreto legge n. 3, avente ad oggetto “Misure urgenti per la riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente”.
Il decreto citato dà attuazione alle novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2020 (vedi Payroll Magazine di Febbraio) in materia di taglio del cuneo fiscale sul lavoro dipendente.
Le novità introdotte si realizzano:

  • in una revisione del Bonus Renzi (c.d. bonus 80 euro): viene innalzato l’importo spettante a 100 euro e i limiti di reddito annuo per averne diritto che passa da 24.600 euro a 28.000 euro
  • nell’introduzione di un’ulteriore detrazione fiscale dell’imposta lorda per i redditi compresi tra 28.000 euro e 40.000 euro.

ATTENZIONE: Le novità introdotte si applicano alle prestazioni di lavoro rese dal 1° luglio 2020 (fino al 30 giugno trova integrale applicazione la “vecchia” disciplina relativa al Bonus Renzi).

1. Il Bonus Renzi fino al 30 giugno 2020
Il Bonus Renzi è disciplinato dall’art. 13, lettere b) e c) del TUIR e spetta ai titolari di reddito di lavoro dipendente (art. 49 TUIR) e di alcuni redditi assimilati (ad esempio compensi percepiti dai lavoratori soci delle cooperative, le somme a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale, i compensi per l’attività di co.co.co ecc..).

ATTENZIONE: rimangono invece esclusi i titolari di redditi derivanti da pensione.

1.1. Condizioni
Per avere diritto al bonus in esame i soggetti titolari di reddito di lavoro dipendente devono soddisfare le seguenti condizioni:

  • essere titolari di un reddito complessivo non superiore a 26.600 euro per periodo d’imposta;
  • avere un reddito annuo complessivo superiore a 8.173 euro (c.d. “incapienti” in quanto al di sotto di tale importo l’imposta lorda viene azzerata dalla relativa detrazione da lavoro dipendente).

1.2. Importo del Bonus
In presenza delle condizioni elencate in precedenza il bonus

  • è di 960 euro, in caso di rapporto lavorativo di durata annuale, per un reddito complessivo non superiore a 24.600 euro e
  • decresce, fino ad annullarsi in caso di reddito complessivo collocato tra i 24.600 e 26.600 euro.

ATTENZIONE: L’importo del bonus varierà in base alla durata del rapporto lavorativo.

Esempio: Bonus relativo al mese di febbraio 2020: (960:365) * 29=76,27 euro.   
In caso di reddito complessivo minore o uguale 24.600 euro = importo del bonus sarà 960 euro
In caso di reddito complessivo superiore a 24.600 e minore uguale a 26.600 euro = importo del bonus sarà 960 * (26.600-Reddito complessivo)/2000

2. Il Bonus dal 1° luglio 2020
Come già anticipato il Decreto Legge n. 3 del 5 febbraio 2020:

  • abroga il “vecchio” Bonus Renzi e introduce un nuovo bonus denominato “Trattamento integrativo del reddito” per i redditi annui non superiori a 28.000 euro
  • introduce un’ulteriore “detrazione fiscale per redditi di lavoro dipendente e assimilati” per redditi superiori ai 28.000 euro e inferiori ai 40.000 euro.

2.1. Trattamento integrativo del reddito
La misura riprende i requisiti del precedente Bonus Renzi (quali la titolarità di redditi da lavoro dipendente e assimilati e l’imposta lorda di importo superiore al netto della detrazione da lavoro dipendente) andando però ad incrementare la platea dei destinatari che comprende i dipendenti con redditi complessivi non superiori a 28.000 euro.
Il Trattamento integrativo del reddito è di:

  • 600 euro per il 2020 (mesi da luglio a dicembre);
  • 1.200 euro per il 2021.

ATTENZIONE: Il trattamento integrativo va sempre rapportato al periodo di anno.

Esempio. Importo del trattamento integrativo del mese di luglio per un lavoratore con reddito di 2.000 euro (complessivi 28.000 euro calcolando 14 mensilità, prima escluso dal bonus Renzi): 600 euro:184 giorni (periodo compreso tra 1° luglio 2020- 31 dicembre 2020) * 31=101,08 euro.

2.2. Ulteriore detrazione fiscale per redditi di lavoro dipendente e assimilati
In vista di una revisione strutturale del sistema delle detrazioni fiscali, per il secondo semestre del 2020 (1° luglio-31 dicembre) viene riconosciuta un’ulteriore detrazione da lavoro dipendente, rapportata al periodo di lavoro, per i redditi compresi tra i 28.000 euro e i 40.000 euro.

L’importo della detrazione spettante viene calcolato in questo modo.
In caso di reddito complessivo superiore a 28.000 euro ma minore o uguale a 35.000 euro = l'ulteriore detrazione fiscale è pari a 480+120* (35.000-REDDITO COMPLESSIVO)/7.000
In caso di reddito complessivo superiore a 35.000 euro ma minore o uguale a 40.000 euro = l'ulteriore detrazione fiscale è pari a 480*(40.000-REDDITO COMPLESSIVO)/5.000
In caso di reddito complessivo superiore a 40.000 euro = = l'ulteriore detrazione fiscale è pari a 0

Esempio. Importo dell’ulteriore detrazione nel mese di luglio per un lavoratore con reddito di 2.300 euro (complessivi 32.200 calcolando 14 mensilità): 480+120*(35.000-32.200)/7.000=528:184 giorni (periodo compreso tra 1° luglio 2020-31 dicembre 2020)*31= 88,96 euro.

2.3. Conguaglio
Analogamente a quanto previsto per il trattamento integrativo, il sostituto d’imposta riconosce l’ulteriore detrazione

  • ripartendola fra le retribuzioni erogate (dal 1° luglio al 31 dicembre 2020) e
  • verificando in sede di conguaglio la sua spettanza.

ATTENZIONE: Qualora in sede di conguaglio venga rilevata la non spettanza dell’ulteriore detrazione in oggetto, il sostituto provvederà al recupero del relativo importo. In caso di importo superiore a 60 euro, il relativo recupero sarà effettuato in 4 rate di pari ammontare a partire dalla retribuzione che sconta gli effetti del conguaglio.

 

NUOVO INCENTIVO LAVORO (IO LAVORO)
Mediante il Decreto direttoriale n.52 dell’11 febbraio 2020 l’ANPAL ha istituito per l’anno 2020, l’incentivO Lavoro (IO LAVORO).
La gestione della misura dell’incentivo è affidata all’INPS che con cadenza mensile comunicherà all’ANPAL i dati relativi agli importi prenotati ed erogati per l’incentivo e il saldo a disposizione.

3.1. Destinatari
L’incentivo è riconosciuto ai datori di lavoro che assumono, dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020 (con contratto a tempo indeterminato) persone disoccupate in possesso dei seguenti requisiti:

  • età compresa tra i 16 e i 24 anni
  • età di 25 anni o superiore, in assenza di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi.

ATTENZIONE: Entrambi i soggetti elencati in precedenza non devono aver avuto un rapporto di lavoro negli ultimi 6 mesi con lo stesso datore di lavoro.

3.2. Tipologie contrattuali ammesse
L’incentivo è riconosciuto per le assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato (anche a scopo di somministrazione) e in apprendistato professionalizzante.

ATTENZIONE: L’incentivo è riconosciuto anche ai contratti di lavoro a tempo parziale e per la trasformazione di contratti da tempo determinato in contratti a tempo indeterminato.

3.3. Importo dell’incentivo
L’incentivo è pari alla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro (con esclusione di premi e contributi dovuti all’INAIL), per un periodo di 12 mesi a partire dalla data di assunzione, nel limite massimo di 8.060 euro su base annua per lavoratore assunto (riparametrato e applicato su base mensile).

ATTENZIONE: L’incentivo deve essere fruito, a pena di decadenza entro il 28 febbraio 2022 ed è cumulabile con l’esonero volto all’assunzione stabile di giovani fino ai 35 anni di età introdotto dalla Legge di Bilancio 2018 (nel limite massimo di 8.060 euro su base annua).

3.4. Fruizione dell’incentivo
Al fine di fruire dell’incentivo in esame i datori di lavoro dovranno inoltrare un’istanza preliminare di ammissione all’INPS mediante un apposito modulo telematico.
Si attende la pubblicazione della circolare dell’istituto che renderà operativo l’incentivo e specificherà ulteriormente le relative modalità di richiesta dello stesso.

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