Hai perso il lavoro? Niente panico, nell’attesa di trovarne uno nuovo hai dalla tua parte diritti e tutele che puoi far valere – a patto di possedere alcuni requisiti di base.
Leggendo questo articolo ti farai un’idea chiara su come procedere: è una sorta di guida pratica da seguire se hai perso la tua occupazione, organizzata in domande dirette e risposte sintetiche.
Come prendere la disoccupazione
La prima cosa da fare è stabilire con chiarezza la propria situazione di partenza, per capire in quale direzione procedere. Ci sono infatti diverse tipologie di contratto, a cui conseguono diverse modalità di supporto.
Somministrazione o collaborazione? Ecco le differenze.
Sei un lavoratore o una lavoratrice con contratto di lavoro in somministrazione se l’impresa per la quale lavori ha concordato la tua prestazione con un’agenzia autorizzata. Il tuo contratto può essere sia a tempo determinato che a tempo indeterminato. Una collaborazione, invece, si instaura senza intermediari tra i lavoratori e l’impresa. I collaboratori coordinati e continuativi – anche a progetto – che hanno perso involontariamente la loro occupazione possono ricorrere alla DIS – COLL.
Per quanto riguarda i somministrati, invece, parliamo di NASPI.
Diritti e tutele per i somministrati in disoccupazione
In caso di cessazione involontaria dell’attività lavorativa, le lavoratrici e i lavoratori con contratto di somministrazione (a tempo determinato e indeterminato) possono usufruire di specifiche tutele:
- la NASPI, grazie agli strumenti al reddito pubblici;
- la SARS, ossia un sostegno una tantum di 1.000 euro (750 lordi).
In questo articolo ci concentreremo sulla NASPI, spiegando in modo semplice e chiaro i requisiti richiesti per ottenerla e i meccanismi del suo funzionamento.
NASPI: istruzioni per l’uso
La NASPI (ossia la Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego) è uno strumento di sostegno al reddito per i lavoratori subordinati che hanno perso involontariamente la propria occupazione.
Chi può accedervi?
Come precedentemente specificato, i destinatari della NASPI sono tutti i lavoratori dipendenti – inclusi gli apprendisti – che hanno perso involontariamente il proprio lavoro.
Generalmente, quindi, l’accesso alla NASPI è garantito quando ci si trova in uno stato di disoccupazione involontario. Nonostante questo, spetta anche ai lavoratori il cui rapporto sia cessato per uno dei seguenti motivi:
- dimissioni per giusta causa;
- dimissioni avvenute durante il periodo tutelato di maternità. Questo periodo inizia trecento giorni prima dell’ipotizzata data del parto e dura fino al primo anno di vita del bambino;
- risoluzione consensuale del rapporto di lavoro nell’ambito della procedura di conciliazione (art. 7 della Legge n. 604/1966);
- licenziamento per motivi disciplinari;
- conciliazione volontaria agevolata, con accettazione dell’offerta del datore di lavoro da parte del lavoratore (art. 6 del D.Lgs n. 23/2015).
Chi non può fare domanda?
Sono esclusi i lavoratori a tempo indeterminato delle Pubbliche Amministrazioni e gli operai agricoli.
L’accesso inoltre non è consentito alle persone il cui rapporto di lavoro è cessato per dimissioni. Può fare domanda, invece, chi ha dato le dimissioni per giusta causa.
Sono esclusi dalla NASPI i casi di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, ad eccezione dei casi di risoluzione consensuale nelle procedure di conciliazione previste dalla legge.
Quali sono i requisiti richiesti?
L’indennità di disoccupazione NASPI viene erogata dall’Inps, a patto che si sia in possesso dei seguenti tre requisiti fondamentali:
- devi trovarti in stato di disoccupazione ai sensi di legge. Questo significa che devi essere disponibile a svolgere e ricercare un lavoro. Devi inoltre partecipare alle misure di politica attiva del lavoro, in accordo con il servizio competente;
- nei quattro anni precedenti la fine del rapporto di lavoro, devi aver maturato almeno tredici settimane di contribuzione;
- nei dodici mesi precedenti alla cessazione del lavoro, devi avere almeno trenta giorni lavorativi effettivi.
Come si calcola e misura l’importo della NASPI?
L’importo della NASPI si basa sulla retribuzione media mensile degli ultimi quattro anni. Sono compresi anche gli elementi continuativi, non continuativi e le mensilità aggiuntive. Poi bisogna dividere la cifra per il numero totale delle settimane di contribuzione.
In questo modo, si ottiene la retribuzione media settimanale. Per ottenere la media mensile, si moltiplica la cifra per il coefficiente 4,33.
A questo punto si prospettando due scenari.
- Se la retribuzione è pari o inferiore (per l’anno 2020) a 227,55 euro, allora l’indennità è pari al 75% della retribuzione mensile.
- Se invece la retribuzione è superiore, allora la NASPI è pari al 75% di 1.227,55 euro, incrementato poi di una somma pari al 25% della differenza tra la retribuzione mensile e 1.227,55 euro.
Un appunto: può accadere che l’indennità sia da erogare anche per periodi inferiori ad un mese. In questo caso l’importo viene diviso per trenta giorni e viene poi moltiplicato per il numero di giornate di effettiva sospensione.
Troppo complicato? Chiariamo subito con un esempio pratico
Prendiamo come riferimento una retribuzione media mensile di riferimento 1.800 euro (quindi maggiore di 1.227,55 euro).
- 75% di 1.227,55 = 920,66 euro
- 25% sulla differenza di 572,45 (1.800-1.227,55) = 143,11 euro
- Importo indennità NASPI: 920,66 + 143,11 = 1.063,77 euro.
Un’importante precisazione: l’importo finale di questo esempio è lordo. Questo significa che, nella pratica, sarà soggetto alle ritenute IRPEF.
Una volta calcolato, l’importo della NASPI è sempre uguale?
No. A partire dal primo giorno del quarto mese di fruizione, l’indennità NASPI subisce una riduzione del 3% ogni mese.
Quanto dura la NASPI?
La NASPI viene corrisposta ogni mese, per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi 4 anni.
Per effettuare il calcolo della durata non vengono calcolati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione delle prestazioni di disoccupazione.
Come si fa la domanda?
La domanda deve essere presentata in via esclusivamente telematica all’INPS, entro 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro, altrimenti non è ritenuta valida.
Ci sono delle condizioni da rispettare?
Sì. La regolare erogazione della NASPI avviene solo se lo stato di disoccupazione continua a permanere. Inoltre, è obbligatorio partecipare alle iniziative di attivazione lavorativa e ai percorsi di riqualificazione professionale proposti dai Servizi competenti.
Da quale momento riceverai la NASPI?
La NASPI spetta:
- dall’ottavo giorno successivo a quello della cessazione del rapporto di lavoro (se la domanda viene presentata entro l’ottavo giorno);
- dal giorno successivo alla presentazione della domanda (se la domanda viene presentata successivamente all’ottavo giorno).